Si sa, studiare e lavorare insieme non è un’impresa semplice, e chi lo ha provato almeno una volta lo sa bene. Sembra un po’ una sfida contro il tempo che corre veloce, le scadenze da rispettare, i task da portare a termine e gli esami che, ahimè, non si superano solo col pensiero.
Guardiamo, però, il lato positivo: saper conciliare i due mondi – quello della formazione e quello professionale – è o non è un ottimo modo per mettere le mani in pasta, crearsi sin da subito opportunità di carriera tra cui poter valutare e capire cosa piace e cosa no? Anche perché esistono delle agevolazioni che vanno in soccorso di chi si trova in questa situazione: una di queste è proprio il permesso studio.
A questo punto viene spontaneo chiedersi: ma cos’è esattamente il permesso studio? Come funziona? E soprattutto, a chi è rivolto e in quali circostanze può essere richiesto?
Cerchiamo di rispondere, a una a una, a tutte queste domande e facciamo un po’ di chiarezza sull’argomento.
Cos’è il permesso studio e come funziona
Il permesso studio è uno strumento che consente agli studenti di lavorare in modo flessibile mentre si trovano ancora all’università, stanno seguendo un master o un corso di formazione. La finalità è aiutarli a bilanciare gli impegni accademici con le esigenze del mondo del lavoro, senza però dover rinunciare a parte dello stipendio.
Non a caso, una delle principali sfide da affrontare quando si cerca di conciliare studio e lavoro è proprio la gestione del tempo (che sembra non essere mai abbastanza). Ecco, quindi, che ricorrere al permesso studio può essere un’ottima soluzione per organizzarsi al meglio.
Quante ore si hanno a disposizione?
In pratica, si tratta di un totale di 150 ore all’anno di cui uno studente/lavoratore può usufruire e che può utilizzare per sostenere un esame o gestire altri impegni accademici, senza dover chiedere ferie, proprio perché è un tipo di permesso che rientra nella macro-categoria di quelli retribuiti. Il monte ore complessivo potrebbe salire da 150 a 250 annuali nei casi in cui lo studente/lavoratore debba conseguire un titolo in una scuola dell’obbligo.
Non solo, in questi casi si ha anche diritto di organizzare il lavoro in turni, per meglio portare a termine gli impegni di studio. Le ore “sottratte” al lavoro non dovranno essere recuperate in un secondo momento o facendo degli straordinari.
Normativa e regole per il permesso di studio
A livello normativo, è l’articolo 10 della legge 300/1970, ovvero lo Statuto dei Lavoratori, che regola i permessi studio. Per essere più precisi, riportiamo anche la dicitura esatta:
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.
I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti.
Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all’esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma.
Tuttavia, (e questo è molto importante) tutti i dettagli di questo strumento, compresi i requisiti, le modalità di fruizione/attivazione ma anche il monte ore a disposizione si trovano nel Contratto Nazionale del Lavoro (CCNL).
Ciò significa che chi intende ricorrere al permesso studio o semplicemente vorrebbe capirne di più rispetto alla sua situazione, deve munirsi di questo documento e – magari con l’aiuto di un commercialista – spulciare bene i vari punti e le clausole.
Chi ne ha diritto e può usufruire dei permessi studio
Attenzione però, può usufruire dei permessi studio chi ha:
- un contratto a tempo indeterminato full time;
- un contratto a tempo indeterminato part time;
- un contratto di apprendistato;
- un contratto a termine (per essere pignoli, sottolineammo che è proprio con la sentenza nr. 3871/2011 che la Cassazione ha affermato il diritto del lavoratore a tempo determinato a usufruire del permesso studio retribuito di 150 ore).
Rimangono, quindi, escluse tutte le tipologie di studenti/lavoratori assunti come freelance, ovvero coloro che operano con Partita IVA. Inoltre, sempre secondo la legge, questo strumento è in ogni caso riservato a:
- iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria o secondaria;
- iscritti e frequentanti di corsi di qualificazione professionale.
Tipologie di corsi ammessi: entriamo nel dettaglio
Altro cavillo da tenere ben presente: per avere accesso al permesso studio, le scuole statali e paritarie che rilasciano il titolo di studio devono essere legalmente riconosciute; è chiaro, quindi, che nel conteggio rientrano anche le università telematiche, a patto che rispettino questa condizione fondamentale.
Per rientrare tra quelli che possono dare questa possibilità, i corsi devono essere organizzati da istituzioni educative riconosciute dallo Stato italiano. Rientrano, quindi, università, accademie di belle arti, conservatori musicali, scuole superiori per mediatori linguistici e istituti professionali. Inoltre, sono ammessi anche i corsi di formazione professionale organizzati da enti pubblici o privati riconosciuti a livello regionale o nazionale.
I permessi studio possono essere usufruiti solo per corsi in concomitanza con l’orario di lavoro. Per questo, è possibile richiedere il rilascio di un attestato di frequenza che lo certifichi. Sono quindi esclusi dal beneficio dei permessi i corsi serali e i corsi online svolti fuori dall’orario di lavoro.
Permessi studio per studenti lavoratori: come chiederli e documenti necessari
La procedura per richiedere i permessi studio può variare in base alle politiche interne dell’azienda o alle leggi locali. Generalmente, è richiesto di presentare una richiesta formale al datore di lavoro, indicando il corso di studio, la relativa durata, e spesso è necessario fornire una documentazione comprovante l’iscrizione al corso. È bene, quindi, tenere presente che un datore di lavoro prima di attivare il permesso studio potrebbe richiedere:
- l’ente che eroga la formazione (università, scuola o ente privato)
- le ore e/o giorni di permesso richiesti per far fronte al corso o alla prova d’esame
- l’attestato di frequenza che certifichi la concomitanza degli stessi con l’orario lavorativo.
Ultima cosa, ricordati che se hai tutti i requisiti, contrattuali e non, usufruire dei permessi studio è un diritto!
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