Avere un contratto di lavoro e continuare la propria formazione si può? La risposta è sì. Inserirsi nel mondo del lavoro per un giovane è estremamente importante per diventare indipendente. È altrettanto importante avere la possibilità di apprendere nuove competenze, sino a conseguire determinate qualifiche per aspirare a ruoli sempre più gratificanti e meglio retribuiti. Questo è possibile grazie all’apprendistato.
Cos’è l’apprendistato
L’apprendistato è un contratto di lavoro appositamente istituito per facilitare l’occupazione dei giovani compresi tra i 15 e i 29 anni. Si tratta di una “tipologia particolare” di contratto a tempo indeterminato poiché il datore di lavoro, oltre alla retribuzione, ha l’obbligo di fornire all’apprendista anche un’adeguata formazione professionale. Per tale ragione si dice che esso abbia una struttura bi-fasica: nella prima fase al normale scambio tra prestazione di lavoro e retribuzione si aggiunge l’attività di formazione professionale, al termine di tale periodo, se non viene interrotto dal datore di lavoro, il rapporto prosegue come un normale rapporto a tempo indeterminato. A differenza del tirocinio, la formazione diventa dunque parte integrante di un vero e proprio contratto di lavoro che prevede l’inserimento stabile dell’apprendista in azienda. A fronte di ciò sono previsti incentivi alle organizzazioni e contributi per la formazione.
Cosa si fa durante un apprendistato
Lavoro e formazione, interna o esterna all’azienda, sono i due elementi che definiscono il rapporto di apprendistato il quale si articola in tre tipologie:
Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore
Pensata principalmente per i giovani che si trovano ancora all’interno del circuito scolastico, questa tipologia di apprendistato abbraccia la fascia d’età che va dai 15 ai 25 anni compiuti. Attraverso un percorso di formazione che può essere erogato internamente all’impresa o presso organismi di formazione accreditati o istituti professionali, permette di acquisire una qualifica professionale triennale – valida anche ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione – o un diploma professionale, maturando contemporaneamente un’esperienza lavorativa in azienda.
Apprendistato professionalizzante
Il contratto di apprendistato professionale si rivolge ai giovani dai 18 ai 29 compiuti. Questa tipologia di apprendistato, applicabile a tutti i settori di attività, pubblici e privati, permette di imparare un mestiere attraverso la formazione sul lavoro e allo stesso tempo consente di conseguire una qualifica professionale stabilita dai CCNL (contratto nazionale del lavoro). Qualora si fosse già in possesso di qualifica professionale l’età minima per accedere a questa tipologia di contratto scende a 17 anni.
Apprendistato di alta formazione e ricerca
Il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca consente di lavorare e al tempo stesso di conseguire diversi livelli di titoli di studio: diploma di scuola secondaria superiore, diploma professionale tecnico superiore, diploma di laurea, master e dottorato di ricerca. Possono accedere a questa tipologia di apprendistato i giovani tra i 18 e i 29 anni, anche in questo caso l’età scende a 17 anni se si è già in possesso di una qualifica professionale
Apprendistato over 29 per i percettori di disoccupazione
Il decreto attuativo del Jobs Act in materia di riordino delle tipologie contrattuali ex D. lgs. 81/2015 all’articolo art. 47 comma 4 ha introdotto un’importante novità: ovvero la possibilità di assumere col contratto di apprendistato anche i lavoratori over 29 senza limiti di età beneficiari di mobilità o di trattamenti di disoccupazione quali Naspi, Asdi, Dis-Coll ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale. Questo contratto dunque rappresenta un ottimo strumento per il reinserimento nel mondo del lavoro sia per l’apprendista “senior”, che usufruirà al pari di un apprendista più giovane di un periodo di formazione utile per aggiornare le proprie competenze, sia per le aziende, che potranno impiegare lavoratori già esperti e contemporaneamente ottenere importanti sgravi contributivi e fiscali.
Quali sono le caratteristiche di un contratto di apprendistato
Il contratto di apprendistato, di qualsiasi tipologia sia, deve possedere alcune caratteristiche ben precise, le principali sono:
- Deve essere stipulato in forma scritta;
- Deve contenere l’indicazione della prestazione lavorativa oggetto del contratto;
- Deve contenere il piano formativo individuale;
- Deve prevedere la presenza di un tutore o referente aziendale;
- Deve indicare la qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto;
- L’inquadramento dell’apprendista non può essere inferiore per più di 2 livelli rispetto a quello previsto dal contratto aziendale per i lavoratori che svolgono la stessa mansione o funzione;
- La retribuzione non può essere a cottimo o a incentivo;
- Deve contemplare la possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, di durata superiore a trenta giorni.
Quanto dura un contratto di apprendistato?
Il contratto di apprendistato ha durata diversa a seconda della tipologia. In generale però si può affermare che l’apprendistato non può essere mai inferiore di 6 mesi.
La durata del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore dipende dalla qualifica o dal diploma da conseguire, ma non può comunque superare i 3 anni (4 nel caso di diploma professionale quadriennale).
La durata del contratto di apprendistato professionalizzante è determinata dai CCNL in base alla qualifica da conseguire, in ogni caso non deve essere superiore ai 3 anni (5 per gli artigiani).
La durata del contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca è variabile, sulla base del titolo di studio da conseguire.
A quanto ammonta la retribuzione
Trattandosi di un contratto legato a un percorso di crescita professionale, la retribuzione dell’apprendistato non è fissa, ma tende a crescere sino ad arrivare al livello di competenza prefissato. A seconda della tipologia di apprendistato è comunque possibile individuare una prassi per definire la retribuzione che spetta all’apprendista.
Il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore prevede un’indennità di circa 2.000 euro all’anno se l’apprendista è minorenne che sale a circa 3.000 euro se maggiorenne.
Il contratto di apprendistato professionalizzante prevede invece un vero e proprio stipendio. Generalmente la retribuzione parte dal 60% della retribuzione prevista per il proprio livello d’assunzione, e gradualmente nel corso degli anni arriva al 100%.
Il contratto di apprendistato di alta formazione, infine, prevede la retribuzione commisurata al CCNL e al livello di inquadramento.
Agevolazioni contributive per chi assume un’apprendista
Il contratto di apprendistato è un’ottima opportunità per incentivare l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro: da un lato l’apprendista ha la possibilità di imparare lavorando e dall’altro il datore di lavoro ha la possibilità di beneficiare di agevolazioni di tipo contributivo, normativo ed economico.
Numerosi sono gli incentivi a favore dell’azienda, tra questi la contribuzione agevolata pari al 10% della retribuzione per le aziende o la deducibilità delle spese e dei contributi dalla base imponibile Irap; normativi, come l’esclusione degli apprendisti dal computo dei dipendenti per determinati fini di leggi normativi; economici, come la possibilità di usufruire di sotto-inquadramenti.
Legge di bilancio 2020 sull’apprendistato
La legge di bilancio 2020 (legge 160 del 27.12.2019) ha introdotto un’ulteriore agevolazione contributiva per le realtà imprenditoriali che intendono ampliare il proprio organico aprendo le porte ai giovani attraverso il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore: nel caso di microaziende, ovvero di realtà sino a 9 dipendenti, per tutto il 2020 era possibile usufruire dello sgravio contributivo totale per i primi 3 anni del rapporto di lavoro, per poi tornare alla misura ordinaria, pari al 10%. Questa norma doveva essere valida solo fino al 31 dicembre 2020, tuttavia nel corso della conversione in legge del decreto Ristori (DL n. 137 del 28.10.2020 convertito in legge n. 176 del 18.12.2020) l’agevolazione è stata confermata anche per il 2021.